Il comma 10 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ciascun proprietario può avere il Superbonus per un massimo di due unità immobiliari di proprietà, fatto salvo il diritto ad avere le agevolazioni per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24 nella agosto 2020, sulla base di queste disposizioni non c’è un limite massimo per quell che riguarda gli interventi condominiali, ossia i casi nei quali il Superbonus è riconosciuto in qualità di proprietario delle parti comuni.
Source: repubblica.it
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