In ambito urbanistico, il concetto di
pertinenza è molto più restrittivo di come inteso
in senso civilistico, e può essere applicato esclusivamente alle
opere di modesta entità che siano
accessorie e coessenziali al bene principale.
In tale ottica, non possono considerate pertinenze dell’immobile
principale dei manufatti consistenti in una tettoia di ingenti
dimensioni e una struttura di ricovero per animali, caratterizzate
da elementi che ne denotino il potenziale impiego autonomo atto a
soddisfare esigenze permanenti.
Si tratta a tutti gli effetti di nuove opere
per le quali è obbligatorio il rilascio del Permesso di
Costruire, e che sono quindi assoggettabili a ordine di
demolizione.
Pertinenze urbanistiche: quali caratteristiche per le
tettoie?
A ribadire il concetto è il Consiglio di Stato
con la sentenza del
25 giugno 2024, n. 5605, con cui ha rigettato il
ricorso contro l’ordine di demolizione di opere di dimensioni
considerevoli e denotate da carattere autonomo e durevole, che
pertanto non possono essere inquadrate come
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