Il recupero abitativo dei sottotetti è
consentito esclusivamente nel caso in cui l’edificio sia stato
realizzato in maniera legittima oppure, in caso di abusività
del manufatto, sia stato sanato prima della
presentazione dell’istanza di recupero.
Non si tratta infatti di un’ipotesi aggiuntiva di sanatoria, ma
di una procedura che consente di trasformare la
destinazione d’uso del sottotetto in abitativa,
purché comunque l’edificio in cui si trova sia stato realizzato
legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato
previamente sanato ai sensi della legge n. 47 del 1985 o dalla
legislazione condonistica successiva questo risulti regolarmente
assentito e avente ab origine altra destinazione funzionale (ad
esempio volumi tecnici o stenditoi).
Recupero abitativo sottotetti: impossibile su edifici
abusivi
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza del 9
luglio 2024, n. 6081 – chiaramente su una
questione precedente alle disposizioni della legge n.
105/2024, di conversione del decreto-legge n. 69/2024,
c.d. “Salva Casa” – con cui ha rigettato il ricorso proposto
contro il diniego
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