Le spese di ristrutturazione sostenute per la
riqualificazione del sottotetto a fini abitativi
sono pienamente detraibili dall’IRPEF ed eventuali cartelle di
pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate sono
illegittime, in quanto il recupero di sottotetto è qualificato come
“ristrutturazione edilizia” dall’art. 64 della
Legge regionale della Lombardia n. 12/2005, senza che esso possa
essere considerato come intervento di demolizione e ricostruzione
con ampliamento volumetrico e quindi come nuova costruzione.
Recupero sottotetto a fini abitativi: è ristrutturazione
edilizia
A confermarlo è la Corte di giustizia tributaria di
secondo grado di Milano, con la
sentenza del 2 febbraio 2024, n. 341, con la
quale i giudici hanno sottolineato le finalità della norma e della
detrazione collegata, ovvero favorire il riutilizzo degli immobili
già edificati, mitigando il consumo di
suolo e incrementando l’efficienza
energetica e le caratteristiche costruttive degli edifici
esistenti.
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di
pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per indetraibilità
dall’IRPEF delle spese di ristrutturazione che
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