Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n.
36/2023) sono state introdotte alcune importanti novità in materia
di servizi di progettazione. Una di queste
riguarda il divieto di subappalto della
relazione geologica esplicitamente previsto
nel d.Lgs. n. 50/2016.
Relazione geologica: con il nuovo Codice è subappaltabile
Secondo l’art. 31, comma 8 del “vecchio” Codice,
“L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali”.
Che con il d.Lgs. n. 36/2023 tale
divieto non sussista più viene confermato dal MIT con il
parere del 26 settembre 2024, n. 2828: il Supporto
Giuridico infatti prende atto dell’assenza, all’interno del nuovo
Codice, di espressa specifica disposizione normativa quale quella
prevista dal d.lgs. 50/2016.
Inoltre, se non è in possesso dei requisiti per
redigere e firmare la relazione geologica,
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