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Renatino e il bonus fiscale per la sostituzione degli infissi – Lavori Pubblici – NEWS110

Renatino è un ingegnere molto attento e studioso. Si occupa di
edilizia e passa giorno e notte, natale, capodanno, pasqua,
ferragosto e festivi a studiare norme che purtroppo cambiano così
spesso che lo costringono sempre sui dettami normativi.

Renatino e i bonus fiscali per la casa

Renatino è sempre molto preciso e spera di potere applicare “semplicemente” la norma che dovrebbe essere la sua unica guida. E
anche per un intervento semplice come la sostituzione degli infissi
in una civile abitazione, comincia a studiare bene le norme che è
opportuno conoscere:

  • l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
  • il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
  • l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);

oltre che tutto il materiale messo a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate in materia di bonus edilizi. Proprio da questa
arrivano gli spunti più interessanti, anche grazie all’infinità di
risposte ad interpello che, pur non fornendo prassi, consentono a
Renatino di farsi un’idea sul modo “diverso” di ragionare
dell’Agenzia delle Entrate rispetto allo Sportello Unico Edilizia,
come delle palesi incongruenze tra normativa edilizia e
fiscale.

Renatino si chiede come mai in tanti anni non si sia provveduto
a pubblicare un testo unico delle detrazioni fiscali suddiviso
in:

  • una parte generale con definizioni, soggetti beneficiari e
    modalità di fruizione;
  • tante parti specifiche per ogni tipologia di detrazione.

Renatino pensa che dopo tutti i suoi studi ne potrebbe
consigliare una versione al legislatore, ma sa anche che
generalmente il legislatore si affida a delle commissioni speciali,
o come le chiamano oggi “task force”, formate da professionisti
davvero competenti. Che stupido Renatino a pensare che il
legislatore si rivolga ad un umile professionista che queste norme
le applica (o ci prova) quotidianamente.

Renatino e la sostituzione degli infissi

A questo punto Renatino prova ad approfondire il “semplicissimo”
intervento di sostituzione degli infissi e per prima studia le
detrazioni fiscali a disposizione:

  • l’ecobonus 50% per la riqualificazione energetica;
  • il bonus casa 50% per le ristrutturazioni edilizie;
  • il superbonus 110% come intervento trainato.

Renatino lo sa che oggi il tecnico non deve solo progettare e
dirigere un intervento edilizio, deve anche sapere consigliare lo
strumento fiscale migliore, essere un po’ psicologo per comprendere
le esigenze, le paure e le perplessità del cliente, provare a saper
cogliere gli sviluppi futuri e i cambiamenti in corso d’opera.
Oltre che chiaramente essere sempre a disposizione h24, 7 giorni su
7, natale e capodanno inclusi, al telefono o via email e rispondere
entro 5 nanosecondi alle richieste su Whatsapp. Se no Renatino lo
sa, NON È GIUSTO! Il cliente viene prima di tutto.

Renatino tende a divagare…ma torna subito sugli strumenti
fiscali e si rende conto che ogni tipologia di detrazione ha degli
specifici requisiti, adempimenti e massimali da rispettare.

L’utilizzo dell’ecobonus 50% per la sostituzione degli infissi
richiede:

  • la preesistenza di un impianto di riscaldamento;
  • di migliorare energeticamente l’infisso;
  • un valore limite di trasmittanza degli infissi da cambiare e di
    quelli nuovi (allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020, requisiti
    tecnici ecobonus);
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato;
  • la trasmissione ad Enea dei dati sul risparmio energetico.

Nel caso di bonus casa, invece, la situazione è più semplice
perché operando su un immobile residenziale di un privato, serve
solo che l’intervento sia configurato dal punto di vista edilizio
come;

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • o ristrutturazione edilizia.

Nessuna detrazione se nell’abitazione si eseguono interventi di
manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda il superbonus 110%, oltre ai requisiti
richiesti per l’ecobonus 50%, è necessario che:

  • l’intervento sia realizzato congiuntamente ad uno di quelli
    definiti trainanti (cappotto termico e sostituzione impianto di
    riscaldamento);
  • sia accertato un doppio salto di prestazione energetica.

Ogni detrazione ha poi i suoi limiti di spesa o detrazione
massima e le sue scadenze;

  • l’ecobonus 50% scade il 31 dicembre 2024 e può portare in
    detrazione un massimo di 60.000 euro (spesa massima ammissibile
    120.000 euro);
  • il bonus casa 50% scade al 31 dicembre 2024 ed ha un limite di
    spesa di 96.000 euro;
  • il superbonus come intervento trainato da altri realizzati dal
    condominio dove si trova l’appartamento, può essere realizzato al
    110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025,
    con una detrazione massima di 54.545 euro circa.

Le spese ammissibili al bonus infissi

Ciò premesso, Renatino sa per certo che nella sostituzione degli
infissi le spese agevolabili sono quelle:

  • per la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto
    dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre
    comprensive di infissi;
  • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una
    porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in
    sostituzione dell’esistente;
  • le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e
    relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli
    infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • le prestazioni professionali (ad esempio: per la redazione
    dell’Attestato di Prestazione Energetica APE; per la direzione dei
    lavori o la sicurezza, le pratiche edilizie,…).

La qualificazione dell’intervento

Renatino sa che il suo cliente non potrà utilizzare il
superbonus 110%. Nel suo condominio casualmente ci abita Carletto,
il suo collega ingegnere, sempre prodigo di ottimi consigli, che fa
pratiche di superbonus per tutti ma che si è messo di traverso
quando si è cominciato a vagliare la possibilità di bonus 110%.
Renatino si chiede come mai.

Da chiarire, a questo punto, è la corretta qualificazione
edilizia dell’intervento perché da questa discenderanno tutte le
necessarie conseguenze su come operare. Stiamo parlando di
sostituire dei vecchissimi infissi in legno a singolo vetro (molto
leggero) con dei più prestanti infissi in pvc della stessa
dimensione e colorazione dei precedenti ma son un bellissimo
vetrocamera che assicuri l’isolamento termico degli ambienti.

Renatino verifica che nel condominio non ci sono dei vincoli del
Codice dei beni culturali, perché in quel caso sarebbe stato più
complesso (un giorno Renatino ve lo racconterà). Renatino deve solo
capire se questo è un intervento di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di restauro e risanamento conservativo e sarebbe
anche facile scoprirlo se non fosse che…a breve Renatino ve lo
spiegherà.

L’art. 3, comma 1 del Testo Unico Edilizia definisce
puntualmente gli interventi di:

  • manutenzione ordinaria, ovvero quelli che riguardano le opere
    di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
    edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
    gli impianti tecnologici esistenti;
  • manutenzione straordinaria, che sono quelli che riguardano le
    opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
    anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare
    i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
    la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
    urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti
    incremento del carico urbanistico. Sono interventi di manutenzione
    straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o
    accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche
    se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
    immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata
    la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria
    destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione
    straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
    edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o
    acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo
    stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
    dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente
    disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili
    sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
    paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
    42;
  • restauro e risanamento conservativo”, gli interventi edilizi
    rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
    funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
    rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
    dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle
    destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché
    conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e
    dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
    consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
    costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
    degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
    degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Nella manutenzione ordinaria si parla di “opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione”, in quella straordinaria di “opere e
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici”. Mentre ne caso di restauro e
risanamento si parla di “conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere…”.

La Tabella A allegata al Decreto Legislativo
25 novembre 2016, n. 222
, nella Sezione II – Edilizia,
definisce la manutenzione ordinaria e differenzia la straordinaria
in:

  • leggera, ovvero che:
    • non alterino la volumetria complessiva degli edifici;
    • non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
      destinazioni d’uso;
    • non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio;
    • non riguardino parti strutturali dell’edificio;
  • pesante, qualora interessino parti strutturali
    dell’edificio;

come anche il restauro e risanamento conservativo in leggero e
pesante.

Per ogni tipologia ne definisce puntualmente il relativo regime
edilizio:

  • manutenzione ordinaria – attività edilizia libera;
  • manutenzione straordinaria:
    • leggera – CILA;
    • pesante – SCIA;
  • restauro e risanamento conservativo:
    • leggero – CILA;
    • pesante – SCIA.

Renatino scopre che il legislatore gli ha voluto semplificare la
vita con il Glossario dell’edilizia libera allegato al
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018
in cui nell’elenco di interventi di manutenzione
ordinaria, quindi edilizia libera, riporta:

  • riparazione, sostituzione, rinnovamento serramento e infisso
    interno e esterno.

Ma, ormai lo avrete capito, Renatino non è mai soddisfatto ed ha
sempre il brutto vizio di approfondire con la lente di
ingrandimento soprattutto quando la materia edilizia e quella
fiscale si intrecciano tra loro. Renatino si imbatte in due
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti:

Nella guida, quando parla di interventi di manutenzione
straordinaria ammessi al bonus ristrutturazioni di cui all’art.
16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR, l’Agenzia delle Entrate fa
alcuni esempi tra i quali:

sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande e con modifica di materiale o tipologia di
infisso
.

Nella risposta n. 383/2019, dopo aver parlato delle
semplificazioni arrivate dalle norme fino al 2018, ammette:

  • Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque,
    che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri
    di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di
    manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi
    dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Il dubbio

Renatino non capisce come su un intervento così semplice possano
esserci tutti questi dubbi. Manutenzione ordinaria o straordinaria
(pesante o leggera)? edilizia libera, CILA o SCIA? ecobonus o bonus
casa.

Cercando nel web trova pareri autorevoli ma discordanti. Dopo
tanti mesi di studio decide che è più saggio utilizzare l’ecobonus
50% (che non ha vincoli sulla qualificazione dell’intervento) e
chiama il suo cliente che, però, ne frattempo ha si è rivolto ad un
serramentista che non solo gli ha sostituito gli infissi senza
alcun problema ma gli ha pure fatto lo “sconto senza
fattura”…denaro cash e chi si è visto si è visto!

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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