Ai fini della valutazione del requisito di capacità
tecnica , per servizi “analoghi” (o
“coerenti” con l’oggetto dell’appalto) non si intende lo
svolgimento di servizi “identici”, ma la ricerca di elementi
di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono
scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto
dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi
indicati dai concorrenti.
Ciò implica che il possesso del requisito di
idoneità professionale, come l’iscrizione al certificato camerale
nel settore oggetto dell’appalto può non essere
sufficiente, se le attività svolte hanno obiettivi differenti da
quelle richieste.
Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica: le
differenze
Lo spiega il Consiglio di Stato con la sentenza
del 9 maggio 2024, n. 4162, con cui ha respinto
l’appello proposto da un OE, escluso da una procedura
sottosoglia per l’affidamento di un servizio per carenza
di requisiti di capacità tecnica consistenti nell’esperienza almeno
triennale di servizi analoghi.
La SA, dopo averlo individuato come primo classificato
nella graduatoria provvisoria, ha escluso
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