La distinzione tra requisiti di partecipazione
e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione
di cui all’art. 100, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei
Contratti Pubblici) che dà alle stazioni appaltanti la
facoltà di richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al
possesso dei “requisiti” e delle “capacità”
oggetto di valutazione selettiva di cui all’art. 83, ulteriori
“requisiti particolari”.
In particolare, la giurisprudenza colloca tra i requisiti di
esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase
esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che
sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in
quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80,
d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di
selezione (ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016).
Requisiti di aggiudicazione e di esecuzione: chiarimenti dal
Consiglio di Stato
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 27 giugno 2024, n. 5691, pronunciandosi sul
ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di un
operatore che,
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