Nel caso in cui la legge di gara richieda tra i
requisiti di capacità economica il possesso di un
fatturato specifico, l’OE può integrare la documentazione che la
comprovi anche dopo la presentazione dell’offerta.
In questi casi è infatti ammissibile il soccorso
istruttorio, non rappresentando una violazone del
principio dell’immodificabilità dell’offerta.
Requisiti di capacità economica: ok all’integrazione
documentale dopo la presentazione offerta
A specificarlo è il TAR Emilia Romagna con la sentenza
del 7 ottobre 2024, n. 644, respingendo il ricorso
presnetato da un RTI nell’ambito di una procedura aperta per
l’affidamento di servizi di manutenzione, che prevedeva tra i
requisiti di partecipazione l’avere svolto nel triennio precedente
servizi analoghi per un fatturato minimo complessivo di 600mila
euro.
Il Raggruppamento aggiudicatario aveva dichiarato di possedere
il requisito di capacità economica ma, a seguito di richiesta di
accesso agli atti, il ricorente aveva appurato che una delle
fatture non rispondeva all’importo segnalato.
Dopo un supplemento di istruttoria, durante il
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