La mera partecipazione ad un concorso di
progettazione non dà diritto al concorrente che non abbia
vinto nè sia stato destinatario di premi e/o di menzioni
particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio
svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto
alcun PFTE.
Non solo: una dichiarazione del genere rappresenta una falsa
attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione che
costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 80, coma 5,
lett. c-bis e f-bis del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice cdei Contratti
Pubblici).
Requisiti tecnici: la sola partecipazione a un
concorso di progettazione non basta
A stabilirlo, richiamando anche diversi precedenti
giurisprudenziali in materia, è la sentenza
del Consiglio di Stato del 18 aprile 2024, n. 3522,
con cui i giudici di Palazzo Spada hanno riformato la sentenza di
primo grado con la quale era stata confermata l’aggiudicazione di
un appalto integrato in favore di un RTI.
La mandataria infatti è risultata in realtà priva dei
requisiti di capacità tecnica, in quanto il rpogettista
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