Il secondo classificato in graduatoria ha un interesse
legittimo all’accesso alla documentazione di gara
che, se non consentito, genera illegittimamente il silenzio
rigetto da parte dell’Amministrazione.
Accesso alla documentazione di gara: illegittimo il silenzio
rigetto
La conferma arriva dal TAR Lazio, con la
sentenza del 14
marzo 2024, n. 217 con la quale ha condannato una
stazione appaltante a trasmettere la documentazione richiesta dalla
seconda classificata nell’ambito di una procedura di appalto.
Nel dettaglio, il concorrente aveva richiesto l’accesso a:
- copia del contratto di appalto stipulato tra la SA e
l’aggiudicataria; - copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra la SA e
l’aggiudicataria; - copia dei provvedimenti e/o delle determinazioni nelle more
assunte dalla SA nei confronti della aggiudicataria, qualora fosse
stata verificata la sussistenza degli inadempimenti contrattuali
contestati dal concorrente.
L’amministrazione aveva inviato una PEC, nella quale
comunicava la trasmissione dei documenti richiesti, ma in
realtà non li aveva allegati, né li aveva inoltrati dopo una prima
ordinanza del TAR.
La seconda classificata ha interesse
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