Il sistema di qualificazione previsto dall’art. 63 del nuovo
Codice dei Contratti Pubblici ammette anche la
qualificazione con riserva, previa valutazione dei requisiti
da parte dell’ANAC. La richiesta da parte delle stazioni appaltanti
va fatta tramite il modulo
messo a disposizione proprio dall’Autorità Anticorruzione, da
inoltrare tramite PEC
Qualificazione con riserva: il modulo di richiesta di ANAC
La qualificazione con riserva è ammessa solo secondo quanto
previsto dall’art. 63 del d.Lgs. n. 36/2023, che dispone
- al comma 4 che “In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista
dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei
comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con
riserva nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, primo periodo.
Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza
unificata”. - al comma 13 che “ANAC stabilisce i requisiti e le modalità
attuative del sistema di qualificazione
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