Dallo stop alla demolizione delle strutture temporanee ai pagamenti più semplici e veloci; dall’aumento del contributo alla quota di esecuzione del subappalto; dai requisiti delle imprese agli immobili merce; dal termine di esecuzione di lavori a rimborso dei beni strumentali. Di seguito i punti principali dell’ordinanza commissariale n. 118/2021, entrata in vigore il 10 settembre scorso:
► Aumento del contributo
In attesa di una revisione più generale, si stabilisce un incremento dei costi parametrici convenzionali che determinano l’entità del contributo pari al 6% per l’edilizia residenziale e all’11% per gli immobili produttivi, sulla base dell’aumento del costo dei fabbricati calcolato dall’Istat nel periodo 2017-2021. Nello stesso tempo, e sempre nelle more di una revisone più puntuale, vengono aumentate del 6% le voci del prezzario Sisma 2016. Gli aumenti del contributo scattano dal 10 settembre 2021 per tutte le nuove domande, per quelle già presentate ma non ancora giunte alla conclusione del procedimento di concessione del contributo, e venogno riconosciuti anche per i cantieri già aperti, per le lavorazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2021, nella misura che sarà stabilita da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Per le nuove domande i progettisti potranno inoltre scegliere di avvalersi, in alternativa al prezzario Sisma maggiorato, del prezzario regionale di riferimento e, per le voci non contemplate, dei prezziari delle altre regioni del cratere.
► Pagamenti più semplici e veloci
L’ordinanza commissariale n. 118/2021 semplifica ed accelera le procedure per il pagamento delle imprese che operano nei cantieri privati sulla base dei Sal, gli Stati di avanzamento del lavoro nei cantieri. Fermi restando i controlli degli Uffici Speciali sulle pratiche nei cantieri, lo Stato di avanzamento iniziale e quelli intermedi verranno asseverati dal direttore dei lavori del cantiere e comunicati all’Ufficio Speciale Ricostruzioneche autorizzerà il pagamento dei fondi. Anche l’erogazione, da parte delle banche convenzionate, avverrà in tempi più contenuti rispetto al passato.
► Comunicazione dell’impresa
Tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, si dà la possibilità ai proprietari e ai loro tecnici di indicare l’impresa incaricata dei lavori fino a 60 giorni dopo la data di approvazione del decreto di contributo. In questo caso i termini di avvio dei lavori nei cantieri, tre mesi, decorrono dalla data di indicazione dell’impresa. In caso di mancata comunicazione entro i termini l’Ufficio Speciale Ricostruzione procede alla revoca del decreto, fatta salva la possibilità per i cittadini di riproporre la domanda entro e non oltre i successivi 120 giorni.
► Termine di esecuzione dei lavori
Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro i termini per l’ultimazione dei lavori sono aumentati da 24 a 30 mesi, ferme restando le eventuali proroghe già previste dalla normativa e le cause di decadenza dal contributo.
► Quota dei lavori in subappalto
La percentuale dei lavori nei cantieri della ricostruzione privata che può essere affidata in subappalto dall’impresa esecutrice viene equiparata a quella in vigore per gli appalti pubblici, e sale dal 40 al 50%.
► Requisiti delle imprese
Anche per i requisiti di qualificazione che le imrprese devono possedere per eseguire determinati lavori, vengono applicate alla ricostruzione privata le norme previste dal Codice degli appalti pubblici. Nel caso dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi tra imprese, si applicano i requisiti in relazione alla quota dei lavori di ciascuna impresa.
► Immobili merce
Gli immobili realizzati, in via di costruzione o di ristrutturazione detenuti dalle società immobiliari o imprese di costruzione e destinati alla vendita, che sono stati danneggiati dai terremoti del 2016-2017, vengono equiparati alle scorte di magazzino, con un rimborso del danno subito nella misura del 70% del valore.
► Rimborso beni strumentali
Il rimborso dei beni strumentali delle imrpese danneggiati dal sisma può essere stabilito in modo forfettario sulla base di una perizia giurata, ed utilizzando per l’acquisto di nuovi beni anche se non corrispondenti a quelli danneggiati, purchè sia finalizzato a fornire piena funzionalità all’attività dell’impresa destinataria del rimborso.
► Delocalizzazione imprese
Nei casi in cui le imprese devono sospendere la loro attività a causa dell’esecuzione dei lavori di riparazione di edifici oggetto di contributo, viene autorizzata la delocalizzazione temporanea, con i costi a carico della contabilità speciale, in altri locali ubicati nello stesso Comune o, se assenti, in altri Comuni.
► Stop a demolizioni strutture temporanee
Nelle more di una revisione complessiva della disciplina che riguarda la delocalizzazione delle strutture destinate alle attività produttive, viene sospeso l’obbligo vigende di demolizione delle strutture temporanee nel momento del ripristino dell’agibilità dell’edificio originario danneggiato. La sospensione vale fino a fine anno o, in caso di proroga dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2022.
Vai all’Ordinanza Commissariale n. 118/2021: https://bit.ly/3hpWg9z
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