Se non c’è l’inagibilità, il superbonus per la ricostruzione post-sisma non può essere al 110%, ma deve applicare per il 2024 l’aliquota ridotta, che per i condomìni scende al 70%. Il chiarimento arriva dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello (n.4 del 9 gennaio 2024).
Fino al 2025 per gli edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2009, ubicati nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus resta al 110%, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Tra questi vi è il nuovissimo obbligo di stipulare una polizza anti-catastrofe, sancito dal Dl cosiddetto “salva spese”. Ma non solo: nella risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’aliquota al 110%, valida per gli anni 2024-25, si applica agli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi di riparazione o ricostruzione a seguito
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