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Ridimensionati i bonus edilizi – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

superbonus cantiere

Cura dimagrante per le agevolazioni edilizie. Cessione e sconto in fattura con applicazione limitata alle spese sostenute dall’1/01/2022 al 31/12/2025 ma che fruiscono del 110%, 110% che però passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 202 . Bonus facciate al 60% e non più al 90% fino al 2023. Bonus mobili confermato nella misura del 50% delle spese sostenute, ma con riduzione del tetto da 16 mila euro a 5 mila euro per il triennio 2022/2024. Bonus ordinari (risparmio energetico, ristrutturazione) e bonus verde, invece, prorogati nelle percentuali conosciute, rispettivamente del 65%, del 50% e del 36% e relative maggiorazioni, prorogati di un triennio. Questa la situazione relativa alle proroghe delle agevolazioni edilizie previste dal disegno di legge di bilancio 2022, approvato ieri dal consiglio dei ministri (si vedano anticipazioni di ItaliaOggi del 26 e 27/10/21). Sullo sconto in fattura e la limitazione della possibilità al solo Superbonus si è scatenato il pressing dei gruppi parlamentari e in particolare del M5S tanto che il governo ha garantito una riscrittura della norma con un tavolo tecnico ad hoc. Il ministro dell’economia, in conferenza stampa commentando le misure sui bonus edilizi ha precisato che: «Il pacchetto di interventi implica uno stanziamento di risorse per quasi 37mld di cui 15mld solo per il super bonus».

Per i lavori già avviati, il ministro ha assicurato che ci saranno norme di transizione per traghettare chi ha già avviato i lavori senza penalizzazioni. Nella bozza esaminata dal consiglio dei ministri la facoltà di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura da parte di soggetti che sostengono spese per determinati interventi di ristrutturazione e/o efficientamento non è stata riproposta integralmente per la generalità dei bonus ma resta limitata al 110%; la legge di bilancio per il 2022, infatti, ha esteso l’opzione alle spese che saranno sostenute fino al 31/12/2025.

Per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche sulle unità immobiliari la detrazione del 110% sarà fruibile anche per le spese sostenute fino al 31/12/2022 sempre che, alla data del 30/09/2021, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o, in presenza di interventi di demolizione e/o ricostruzione, siano state avviate le formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo. Per gli interventi eseguiti da condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità (lett. a, comma 9), la detrazione spetterà anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025 ma nella misura del 110%, per quelle sostenute entro il 31/12/2023, nella misura del 70%, per quelle sostenute fino al 31/12/2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025. L’asseverazione del professionista tecnico, rilasciata ai fini della fruibilità del 110%, dovrà indicare i valori massimi di taluni beni, in aggiunta alla attestazione della congruità delle spese.

Per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale dalle persone fisiche,la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31/12/2022, sempre che il contribuente sia in possesso di un Isee sotto i 25 mila euro mentre, per gli interventi eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) o similari e dalle cooperative, il 110% sarà fruibile per le spese sostenute entro il 31/12/2023. I bonus ordinari (risparmio energetico, sisma bonus e ristrutturazione) sono prorogati fino al 31/12/2024 nelle note percentuali maggiorate (50%, 65% e 70% o 80%, 75% o 85%), mentre la detrazione Irpef/Ires fruibile per le spese documentate e sostenute nel 2022, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, degli edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del dm 1444/1968, scende dal 90% al 60%.

Per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, in possesso di determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, spetta una detrazione Irpef del 50%, ai sensi del comma 2, dell’art. 16 del dl 63/2013, calcolata su un importo massimo di spesa pari a 10 mila euro fino al 31/12/2020 e di euro 16 mila euro dall’1/01/2021 (importo elevato dalla lett. b, comma 58, dell’art. della legge 178/2020) indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; il limite è riferibile alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013). Nella bozza in commento, la detrazione rimane fissata nella misura indicata (50%) ma, sebbene applicabile per le spese sostenute nel triennio 2022/2024, la stessa si rende applicabile su un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro.

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