Con la Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da utilizzarsi per le opzioni inviate dal 01/04/2023 riferite ai crediti derivanti da:
* Superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020);
* Sismabonus e Sismabonus acquisti (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies);
* Bonus barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).
L’emissione dei nuovi codici tributo si è resa necessaria in conseguenza dell’art. 9 del D.L. 176/2022, il quale al comma 4 (come modificato dal comma 3-quinquies, art. 2 del D.L. 11/2023, dopo la conversione in legge) ha previsto che – per i tre bonus indicati sopra – per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5.
Vedi Conversione del
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