L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per offrire alcuni chiarimenti in tema di ripartizione della detrazione per il superbonus 110 per cento. Con la Risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, in particolare, è stato chiarito che è possibile optare per la ripartizione della detrazione legata alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 in dieci quote annuali a partire dal periodo di imposta 2023 anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno. Ma c’è una condizione da rispettare. Vediamo quale.
Il caso presentato all’Agenzia delle Entrate
Il caso in esame ha riguardato una contribuente che, in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (“trainanti” e “trainati”) di risparmio energetico ammesse al superbonus, che
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