La assoluzione definitiva dal reato tributario determina l’annullamento dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate sugli stessi fatti a processo in corso. E ciò anche se la sentenza liberatoria per il contribuente-imputato è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024: si applica retroattivamente, dunque, la norma che ha riconosciuto l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel giudizio di Cassazione, a patto che l’assoluzione sia pronunciata all’esito del dibattimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 30814 del 2 dicembre 2024, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.
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