L’esistenza di un vincolo paesaggistico, specie
in caso di opere di pubblica utilità come le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, assimilate ad
ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.
16, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), non è di per sé condizione sufficiente a
determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento sul
territorio con i valori oggetto di tutela.
L’Autorità preposta alla tutela del vincolo è infatti tenuta a
esprimere una valutazione calibrata sulla concreta
situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e
stereotipate.
Non solo: l’eventuale decorso di 60 giorni sull’istanza di
compatibilità configura la formazione del silenzio
assenso, contro il quale l’Amministrazione può agire solo
con un provvedimento di annullamento – anche questo
adeguatamente motivato – in autotutela.
Opere di pubblica utilità: il TAR sul parere di compatibilità
paesaggistica
Sono questi i principi sui quali il TAR
Sicilia, con la sentenza
del 5 settembre 2024, n. 2981, ha accolto il ricorso
di una
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