Per potere essere considerate tempestive, le
riserve negli appalti pubblici vanno iscritte
quando l’appaltatore ha la percezione del verificarsi del danno,
ben potendo effettuare la quantificazione del danno in un momento
successivo.
Riserve negli appalti: no a iscrizioni tardive
A spiegarlo è il tribunale di Ascoli Piceno con
la sentenza del 29 ottobre 2024, n. 662,
dichiarando la tardività delle riserve iscritte da un’impresa
soltanto al terzo SAL dei lavori di miglioramento sismico e messa
in sicurezza, e che aveva più volte lamentato rallentamenti e
problematiche progettuali che avrebbero influito sull’esecuzione
dei lavori, senza però di fatto provvedere concretamente.
Spiega il tribunale che l’appaltatore, per fare valere le
proprie ragioni, deve seguire precise procedure, formali e
vincolate, stabilite dalle norme speciali sui lavori pubblici. Il
rispetto rigido di tali procedure, confermato, negli anni,
dall’unanime giurisprudenza è condizione essenziale perché le
richieste possano essere ritenute tempestive, ammissibili e,
dunque, possano essere esaminate nel merito.
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.