In via preliminare, si fa presente che l’istanza di interpello proposta deve ritenersi inammissibile in quanto la stessa è stata presentata dopo aver posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante.
La preventività quale presupposto imprescindibile dell’istanza è stabilita dall’art. 1, comma 2, del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001, che regolamenta la procedura dell’esercizio di interpello, che sancisce l’obbligo per il contribuente di presentare l’istanza di interpello “prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello”…