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Risoluzione n 9 E del 20 gennaio 2017_RISOLUZIONE N. 9_E DEL 20 GENNAIO 2017

Banca d’Italia, ad offrire servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico. Richiama la definizione di “istituti di pagamento” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera h-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) nonché quella di “servizi di pagamento” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 11 del 2010. Quest’ultima definizione, in base a quanto rappresentato  all’istante, non fa distinzione alcuna basata sul fatto che l’attività sia prestata da istituti di pagamento, banche o Poste Italiane e si riferisce – tra gli altri – a servizi inerenti la gestione di un conto di pagamento (ivi compresi il versamento di contanti e l’apertura di una linea di credito), nonché a servizi concernenti l’esecuzione di pagamenti…


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