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Ristrutturare casa permette di fruire della detrazione fiscale al 50% e il limite massimo di spesa di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2021. Dal prossimo anno, a meno di eventuali proroghe, la detrazione fiscale si abbasserà al 36% e fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione da indicare nella denuncia dei redditi deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il Decreto rilancio (Decreto-legge n. 34 del 2020), ha previsto che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ristrutturare casa con la detrazione al 50%: i lavori ammessi
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
- manutenzione ordinaria solo su parti comuni di edifici residenziali o sul singolo immobile solo se si esegue un intervento più grande ( per fare un esempio si pensi alla ristrutturazione del bagno e conseguente tinteggiatura delle pareti)
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi
- bonifica dall’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (negli interventi per fare qualche esempio è escluso l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas, mentre è ammessa la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).
- quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come furto, aggressione. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
- quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
I beneficiari della detrazione al 50%
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Come fruire del bonus ristrutturazione
Per usufruire della detrazione fiscale al 50% è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le informazioni sui lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici e il relativo ecobonus.
Gli interventi soggetti a obbligo di trasmissione delle informazioni sono quelli terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie e quelli che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Nel dettaglio tali lavori sono:
- installazione di serramenticomprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
- riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi e dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
- installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaiea condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto.;
- sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazionedegli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaiaa condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- impianti fotovoltaici.
Per gli altri interventi, che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla.
Vanno comunicati all’Enea anche gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus mobili, la detrazione fiscale per l’acquisto di mobili uovi e grandi elettrodomestici, connessa alla ristrutturazione, ossia forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.
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