Nel caso di intervento di intervento di ristrutturazione
edilizia con ampliamento, quali spese è
possibile portare in detrazione al 110%
(superbonus)?
Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: nuovi
chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere
l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12 del 7 gennaio
2021 che ci consente di fare il punto sulle detrazioni fiscali
del 110%, nel caso di interventi di efficientamento energetico e di
riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento.
In particolare, dopo le modifiche apportate decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. Decreto Semplificazioni) alla definizione di
ristrutturazione edilizia contenuta nel DPR n. 380/2001 (c.d.
Testo Unico Edilizia) è possibile portare in
detrazione anche le spese per l’ampliamento?
Ricordiamo, infatti, che nella nuova definizione sono adesso
compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3,
comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia) anche quelli di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico.
La detraibilità per la parte esistente
Con la circolare 8 luglio 2020 n.
19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, l’Agenzia delle
Entrate ha ribadito che la detrazione fiscale spetta per interventi
eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze,
accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono
essere eseguiti su edifici esistenti e non devono
realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è
rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali.
Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta
al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di
classificazioni urbanistiche, ai fini della detrazione dal titolo
amministrativo rilasciato che autorizza i lavori deve risultare che
non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Nel caso di ampliamento volumetrico, la detrazione compete solo
per le spese riferibili alla parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tale
caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini
di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e
ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita
attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna
tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria
responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di
ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la
detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento a
condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo
posto auto.
Ristrutturazione senza demolizione
Nel caso prospettato di ristrutturazione senza demolizione
dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, soddisfatti
tutti i requisiti previsti, l’istante avrà diritto alle detrazioni
previste dall’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate
dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) solo per le spese
riferibili alla parte esistente.
Qualora l’immobile oggetto dell’istanza possieda le
caratteristiche previste dalla normativa, l’Istante potrà fruire
del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie
disperdente dell’edificio e della sostituzione del generatore di
calore che intende effettuare, ma non per il sismabonus 110% in
quanto per l’intervento di ristrutturazione con ampliamento i
lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e, come affermato
nell’istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle
classi di rischio.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9
gennaio 2020 n. 24, al comma 3 dell’articolo 3, precisa, infatti,
che «…il progetto degli interventi per la riduzione del rischio
sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati
alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta
di permesso di costruire, al momento della presentazione allo
sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi
adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei
lavori».
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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