Sono interventi di ristrutturazione edilizia
quelli nei quali viene modificato un immobile già esistente nel
rispetto delle sue caratteristiche fondamentali.
Nel caso in cui, invece, il fabbricato preesistente venga
totalmente trasformato, mediante creazione di nuovo
volume e modifiche alla sagoma,
l’intervento sarebbe configurabile esclusivamente come una nuova
costruzione, in quanto la nozione di ristrutturazione non può mai
prescindere dall’esistenza di un immobile da ristrutturare e dalla
finalità di recupero dello stesso.
Ristrutturazione o nuova costruzione: come distinguerle
A ribadire il concetto è stata la Corte di
Cassazione con la sentenza
dell’8 maggio 2024, n. 18044 con cui ha respinto il
ricorso per l’annullamento dell’ordinanza che ha disposto il
sequestro preventivo di due corpi di fabbrica, costituiti da 5
unità abitative ciascuno, realizzati senza permesso di costruire
mediante la ristrutturazione di un edificio preesistente, senza
però rispettarne l’area di sedime, la sagoma, la volumetria, e
peraltro in violazione della fascia di rispetto stradale e dei
distacchi da confine.
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