Il contributo di costruzione è dovuto solo in relazione agli
interventi, assoggettati a permesso di costruire oppure a SCIA
alternativa al permesso, che comportino incrementi del
carico urbanistico.
Anche per quanto riguarda le opere di ristrutturazione edilizia
– e quindi i lavori su edifici già esistenti – la norma impone che
la quota di contributo relativa al costo di costruzione debba
essere versata solo per gli interventi assentibili con permesso,
mentre non è dovuta per i lavori soggetti a SCIA
semplice.
Il pagamento della quota legata agli oneri di
urbanizzazione, invece, è dovuto esclusivamente qualora si
verifichi un incremento del carico urbanistico, essendo questo
l’unico presupposto previsto per l’imposizione, mentre risulta
illegittima la pretesa del versamento dei maggiori oneri in assenza
di variazioni in tale ambito.
Contributo di costruzione: quando si deve pagare
A chiarirlo è il TAR Veneto con la sentenza del
18 luglio 2024, …continua a leggere
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