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Ristrutturazioni, detrazione facile – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

ristrutturazione

Se l’intervento di sostituzione degli infissi e delle finestre avviene nell’ambito dell’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione (per esempio, sisma bonus) e/o di ristrutturazione edilizia, il committente fruisce della detrazione (110% o 50%). Se tale intervento, invece, avviene nell’ambito della detrazione maggiorata del 110%, come trainato, o nell’ambito dell’ecobonus ordinario del 50%, la fruibilità è condizionata dal mantenimento di forma e dimensione.

La discriminazione è stata acclarata da una nota dell’Agenzia nazionale efficienza energetica (Enea), prima come risposta fornita con l’assistente virtuale Virgilio e più recentemente nel corso di una audizione (28/04/2021), con riferimento ai detti interventi di sostituzione di infissi e di finestre.

In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati cumulativamente a interventi di efficientamento energetico, secondo cui la sostituzione degli infissi si classifica tra le opere «trainate» e/o demolizione e ricostruzione e di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati al 50%, di cui alla lett. i) comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), la modifica di forma e dimensione è sempre possibile, mentre negli interventi di efficientamento energetico, siano essi agevolati con aliquota ordinaria (50%) o con quella maggiorata del 110%, non è consentito agevolare la spesa se l’infisso in sostituzione non possiede le medesime caratteristiche del preesistente.

Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi del comma 345, dell’art. 1 della legge 296/2006 i serramenti e gli infissi sono agevolati se gli edifici, in cui gli stessi sono collocati, sono esistenti e se gli stessi sono dotati di impianto di climatizzazione invernale, con l’aliquota del 50% (maggiorata al 110%, se trainato) nel limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60 mila euro e con possibilità di utilizzare il bonus, in alternativa alla detrazione diretta, con cessione del credito o sconto in fattura, se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021.

Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico, come indicati dall’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, che richiama l’art. 14 del dl 63/2013, rientrano anche quelli anche relativi alla sostituzione di serramenti e infissi che devono rispettare, essendo appunto un intervento trainato, gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha istituito l’ecobonus.

Come chiarito dall’Enea nel proprio sito web (www.enea.it) «l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione; quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre».

Pertanto, si conferma, per quanto espresso dall’Enea per la sostituzione di finestre e di infissi, che il 110% (o il bonus ordinario del 50%) spetta esclusivamente per la sostituzione quando viene rispettata la forma e la superficie dei vecchi infissi; la citata regola, peraltro, non è applicabile nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione, giacché si deve far riferimento alla situazione finale degli interventi a livello geometrico, dimensionale e di posizionamento.

In aggiunta al chiarimento fornito, che crea la detta discriminazione, deve essere tenuto conto della presenza delle disposizioni contenute nell’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) nel caso in cui il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari sia contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Pertanto, nel caso in cui la sostituzione di infissi e di serramenti avvenga con modifiche dimensionali nel perimetro di tolleranza espresso (2%), risulta possibile far rientrare la spesa nell’ecobonus o come intervento trainato nel superbonus 110% ma sempre se le dette modifiche risultino «necessarie» (si pensi all’intervento sul cappotto e il ristringimento della fessura esterna o dell’installazione di un impianto radiante a terra con innalzamento del pavimento); di tale impostazione, però, posto sempre il rispetto dei requisiti tecnici previsti, non si fa menzione nemmeno nel dm 6/08/2020 (decreto «Requisiti») e, quindi, l’indicazione fornita dall’Enea resta una mera fonte interpretativa che necessita di una conferma o smentita di natura legislativa.

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