Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi diversi, antisismici e di manutenzione straordinaria, per l’Agenzia delle entrate il limite di spesa, attualmente fissato per entrambi a 96.000 euro, deve essere unico se riferito al medesimo immobile. La conseguenza di questa lettura è, pertanto, che anche in caso di ulteriori interventi di completamento, che niente hanno a che fare con quelli antisismici, non è possibile ottenere l’ulteriore detrazione del 50% su un ulteriore e distinto tetto di 96.000 euro.
Questo quanto è indicato dall’Agenzia delle entrate (risoluzione 147/E/2017 e guida al sisma bonus aggiornata a luglio 2021), nonché da alcune indicazioni, piuttosto criptiche, delle circolari emanate per l’applicazione della disciplina della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 (circ. 30/E/2020 § 4.4.3)
Come rilevabile dalla guida, anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (si richiama la risoluzione n. 147/E/2017); con la detta risoluzione, però, è stato soltanto precisato che le detrazioni ordinarie del 70% e dell’80% previste per gli interventi antisismici che sono eseguiti su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive nelle zone 1, 2 e 3 relativi all’adozione di misure antisismiche possono assorbire anche quelli di categoria inferiore a essi collegati o correlati.
La conseguenza, pertanto, secondo l’agenzia è che la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria (intonacatura e tinteggiatura) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera, ma che per gli interventi, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), il limite di spesa è di complessivi 96.000 euro annui, per ciascun immobile.
Pertanto, gli interventi antisismici che possono fruire della detrazione del 70% o dell’80% non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite di 96.000 euro spettante per tutti gli interventi di cui al citato art. 16-bis del Tuir.
Con una recente risposta ad un interpello (n. 907-793/2021), la direzione regionale del Veneto, rifacendosi alla circolare sul 110% (n. 30/E/2020 § 4.4.3) ha ribadito che gli interventi ammessi al 110% non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa rispetto al bonus ristrutturazioni ordinario (quello del 50% per intendersi), in relazione al fatto che la disciplina del sismabonus è contenuta nell’art. 16 dl 63/2013 ma che richiama le disposizioni dell’art. 16-bis del Tuir.
Nella fattispecie l’agenzia ha rigettato la soluzione proposta dal contribuente il quale, volendo realizzare sia interventi antisismici che interventi di ristrutturazione, chiedeva se fosse possibile cumulare detta detrazione con quella del super sismabonus (110%) fruendo così di due massimali di spesa distinti, ciascuno dei quali pari a euro 96.000. La soluzione proposta distingueva, correttamente, gli interventi di manutenzione necessari per il completamento degli interventi antisismici e gli interventi di manutenzione autonomi (non collegati né correlati) ritenendo possibile ammettere sia la detrazione maggiorata per gli interventi antisismici del 110% su un tetto di 96.000 euro, sia la detrazione ordinaria per la ristrutturazione del 50% su un autonomo tetto di 96.000 euro.
La direzione regionale, nella risposta, ha richiamato altro documento di prassi (circ. 30/E/2020 § 4.4.3) con il quale, in linea con quanto appena indicato (a sostegno, risoluzione n. 60/E/2020), per effetto del rinvio, contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa poiché non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.
L’indicazione non può essere condivisa, invece, se gli interventi riguardano spese diverse da quelle prettamente riferibili all’antisismica, spesso di completamento se non di integrazione, poiché anche gli interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 14 del dl 63/2013 sono in parte richiamati all’interno dell’art. 16-bis del Tuir, comma 1 lett. h) ma sono ritenuti, al contrario, cumulabili con quelli antisismici; peraltro, se le spese di manutenzione indicate fossero sostenute in un anno successivo e con altro eventuale titolo abilitativo, l’accesso al 50% non potrebbe essere denegato.
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