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SAL a cavallo e cessione del credito: attenzione al principio di cassa – BibLus-net

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SAL 30% per interventi a cavallo tra due anni: le limitazioni imposte dal principio di cassa

La nuova risposta delle Entrate (Interpello 56/2022) fornisce un’interpretazione a una questione sentita soprattutto a fine anno, quando in molti devono certificare un SAL di almeno il 30% facendo riferimento a lavori e spese afferenti a 2 anni diversi.

Nella fattispecie, il contribuente chiede al Fisco se l’importo afferente al primo SAL, emesso nel 2022 e riferito a spese sostenute nel 2021 che nel 2022 (a cavallo di 2 anni), sia cedibile ad un istituto di credito e, in tal caso, quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

SAL e principio di cassa per Superbonus

Per rispondere alla domanda dell’istante, occorre fare alcune considerazioni su principi generali.

In pratica bisogna fare i conti con 2 questioni che viaggiano separatamente: SAL e principio di cassa.

Per il SAL non ci sono dubbi: si tratta di attestare il raggiungimento del 30% dei lavori (eseguiti) rispetto all’intervento complessivo. Non c’è nessun tipo di problemi con le date: nel momento in cui si contabilizza il 30% della spesa, questa può afferire anche ad anni diversi (gli unici limiti in tal senso sono le scadenze del Superbonus, per le diverse tipologie di interventi e soggetti beneficiari).

Il vero problema è il principio di cassa: l’opzione per la cessione del credito può essere concretamente esercitata solo per le spese afferenti all’anno in cui si emette il SAL.

Le spese che afferiscono allo stesso SAL, ma sostenute nell’anno precedente dovranno essere utilizzate per forza in dichiarazione, almeno nella prima rata, con possibilità di cedere poi quelle successive.

Questa è la conclusione a cui arriva l’Agenzia delle Entrate, secondo la logica che le spese del 2021 non possono essere cedute in virtù del fatto che nel 2021 non era ancora stato realizzato il 30%.

Un altro modo di ragionare potrebbe essere quello di svincolare il SAL dal principio di cassa, nel senso che il SAL serve ad attestare ad una certa data la realizzazione di una predeterminata percentuale di lavori e prima di quella data non è possibile cedere il credito. Quindi, successivamente alla data di emissione dell’atto contabile, si avrebbe diritto alla cessione. Il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 recita:

L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun inter-vento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Il problema sarebbe la comunicazione dell’opzione, che per le spese afferenti all’anno precedente deve essere effettuata (salvo proroghe) entro metà marzo.

Ad ogni modo le Entrate ribadiscono la necessità di riferirsi al principio di cassa. Ciò sicuramente creerà difficoltà negli ultimi mesi dell’anno: saranno disincentivati gli interventi da iniziare a fine anno (il rischio è di non raggiungere almeno il 30% entro il 31 dicembre e non poter monetizzare la spesa sostenuta) oppure per quelli iniziati si farà la corsa a raggiungere il 30%.

Ricordiamo, comunque, che anche per le spese sostenute nell’anno precedente, anche se è necessario usufruire della detrazione direttamente in dichiarazione per la prima rata, è possibile cedere tutte le rate successive.

Le regole per l’emissione dei SAL

Cogliamo l’occasione per fare il punto sulle regole per l’emissione del SAL per i vari bonus edili.

Emettere un SAL, lo abbiamo detto prima, vuol dire rendicontare i lavori effettuati dall’inizio fino a una certa data; più in particolare, il SAL riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione (v. articolo specifico sul SAL).

SAL e Superbonus (ecobonus e sismabonus)

Per il Superbonus i SAL vanno determinati distintamente tra ecobonus e sismabonus (v. articolo su come si calcolano i SAL):

  • SAL ecobonus 110: ammontare complessivo dei lavori di efficientamento energetico eseguiti / importo degli stessi lavori previsti in progetto;
  • SAL sismabonus 110: ammontare complessivo dei lavori di messa in sicurezza statica eseguiti / importo degli stessi lavori previsti in progetto.

NB: il denominatore tiene in conto l’importo complessivo dei lavori (anche eccedenti la spesa massima agevolata).

Per procedere alla cessione del credito/sconto in fattura in ambito Superbonus, occorre aver realizzato (e pagato) il 30% dei lavori.

SAL altri bonus

Per la determinazione del SAL valgono le stesse regole:

  • lavori eseguiti/lavori in progetto 

Tuttavia, stando alla Circolare 16/E di fine 2021, per procedere alla cessione del credito o allo sconto è sufficiente che i lavori siano almeno iniziati.

usBIM.superbonus
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