Lascia spazio ad ampie riflessioni
la recente comunicazione della Soprintendenza di
Milano su quale sarà la presa di posizione degli enti
preposti al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, in
caso di sanatoria ex art. 36-bis per ipotesi di parziali difformità
e variazioni essenziali, in area sottoposta a vincolo.
Accertamento di compatibilità paesaggistica: l’arma del
silenzio assenso
Ricordiamo che con il c.d. “Salva Casa” (D.L. 29 maggio 2024, n.
69), convertito e modificato con la Legge 24 luglio 2024, n. 105,
entrata in vigore lo scorso 28 luglio, la disciplina
sull’accertamento di conformità è stata modificata
con l’introduzione di una nuova sanatoria in ipotesi
di parziali difformità e variazioni essenziali.
La comunicazione della Soprintendenza ne riporta uno stralcio,
evidenziando le novità introdotte in fase di conversione del
Decreto:
“1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità
dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di
inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in
assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio
attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.