Che l’attuale normativa edilizie e le sue regole per la
sanatoria degli abusi non fosse assolutamente in linea con lo stato
di salute del patrimonio immobiliare, è fatto noto a tutti.
La sanatoria edilizia nel d.P.R. n. 380/2001
Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riserva due soli
articoli alla sanatoria degli abusi:
- l’art. 36 che consente di sanare tramite permesso di costruire
in sanatoria gli interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività pesante, o in
difformità da essa; - l’art. 37 che consente di sanare tramite SCIA in sanatoria gli
interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività leggera.
In entrambe i casi, è richiesta quella che più volte ho definito
una “mostruosità normativa” non più in linea con i tempi: la doppia
conformità. In pratica, per sanare l’abuso edilizio l’intervento
deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento,
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