Stato legittimo e abitabilità/agibilità sono condizioni diverse
che attengono a differenti idoneità di un edificio alla normativa.
Il primo attiene all’osservanza delle norme urbanistico-edilizie,
il secondo, invece, serve ad accertare che l’immobile cui si
riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico degli edifici e
degli impianti.
Agibilità e stato legittimo: le differenze
Secondo un orientamento pacifico della giurisprudenza, il
conseguimento dell’agibilità non significa ottenere la sanatoria o
confermare la legittimità di un intervento. La differenza tra
agibilità e stato legittimo è, però, stata messa recentemente in
discussione dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7740 del 24 settembre
2024, pur confermando le differenze, ha ammesso l’esistenza di
certificati di agibilità emessi dal Comune in cui si dà,
sostanzialmente, atto non solo dei requisiti igienico-sanitari ma
anche:
- dell’accatastamento dell’immobile;
- della conformità alle norme vigenti ai sensi dell’art. 20
d.P.R. 380/2001; - della conformità dell’opera al progetto approvato;
- della conformità degli impianti.
Tale principio è stato, in parte, recepito
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.