Nella normativa edilizia e urbanistica vigente, uno dei punti
fermi (ma non troppo, considerate le recenti variazioni introdotte
dal Salva Casa,) è rappresentato dall’istituto
dell’accertamento di conformità, disciplinato
dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) secondo cui un titolo in sanatoria può essere
richiesto per gli interventi abusivi che – pur essendo stati
realizzati senza titolo o in totale difformità dallo stesso –
risultino però conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’illecito, sia al momento della presentazione della
domanda.
L’accertamento della cd. “doppia conformità” non può quindi
essere rilasciato in presenza di interventi che risultino
espressamente vietati dalle prescrizioni della normativa
comunale.
Sanatoria edilizia: per il recupero sottotetto ci vuole il
permesso di costruire
A chiarire il punto è il Consiglio di Stato con
la sentenza
del 30 settembre 2024, n.
7860, rigettando il ricorso per l’annullamento
del diniego del permesso
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