

Chi chiede una sanatoria deve dimostrare la
doppia conformità dell’intervento edilizio. Ma
cosa succede se la documentazione fornita
non è sufficiente? E quali elementi
probatori possono ritenersi idonei?
Sanatoria edilizia, doppia conformità e onere della prova:
interviene il TAR
La risposta, come spesso accade, è contenuta all’interno del
Testo Unico Edilizia (d.P.R. n.
380/2001), ma, come altrettanto spesso succede, è la
giurisprudenza a chiarirne i contorni
applicativi. In questo caso, ha risposto alle domande il
TAR Sicilia con la sentenza n. 516 del 7 marzo
2025, che ha confermato il rigetto di
un’istanza di accertamento di conformità
presentata ai sensi dell’art. 36 del TUE per un
intervento edilizio abusivo. I giudici hanno ribadito un principio
ormai consolidato: l’onere di dimostrare il rispetto della doppia
conformità urbanistica ed edilizia grava interamente sul
privato.
Ricordiamo, infatti, che il permesso di costruire in
sanatoria, previsto dall’art. 36 del TUE, è un istituto
che consente la regolarizzazione di interventi edilizi eseguiti in
assenza
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