Quando l’Amministrazione non si pronuncia in tempo in merito ad
un’istanza di accertamento di conformità per l’ottenimento del
Permesso di Costruire in sanatoria, l’inadempienza
ha valore di silenzio-rigetto, avverso il quale
l’interessato può intentare esclusivamente un’ordinaria azione
impugnatoria.
In assenza di ciò, il silenzio-rigetto risulta valido al fine di
accertare l’insanabilità delle opere realizzate
abusivamente, e diventa impossibile a quel punto anche
l’accoglimento dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione
sismica.
Silenzio-rigetto sulla sanatoria: impugnabile entro precisi
termini
A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza del
14 ottobre 2024, n. 5378, che ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il
silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di rilascio
dell’autorizzazione sismica relativa ad opere abusive per le quali
si era già perfezionato il diniego per decorso dei termini sulla
richiesta di accertamento di conformità presentata
ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
In particolare, la disposizione normativa prevede, per le opere
realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio,
la possibilità di ottenere –
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