Sulla base di quanto stabilito dalle Norme Tecniche per
le Costruzioni in merito agli interventi di
sopraelevazione degli edifici, una variazione dell’altezza dovuta
alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della
copertura che non comportano incrementi di superficie abitabile,
non dev’essere considerata come ampliamento né rientra nel concetto
di sopraelevazione.
Nell’applicazione di tale disposizione, tuttavia, non si può non
tenere conto dell’effettiva portata
dell’intervento, che – se dovesse essere di notevole
entità e comportare incrementi di superfici e altezze, oltre ad
avere una chiara finalità abitativa (anche
potenziale) – sarebbe comunque qualificabile come intervento di
adeguamento avente natura di sopraelevazione, per
il quale è necessario il titolo abilitativo,
compresa l’autorizzazione del Genio Civile in caso
di intervento in zona sismica.
Sopraelevazione in zona sismica: no alla sanatoria senza nulla
osta del Genio Civile
A chiarirlo è il TAR Sicilia con la sentenza del
7 maggio 2024, n.
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