L’ordine di demolizione di un abuso edilizio
impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua
natura di sanzuone amministrativa applicata dall’autorità
giudiziaria non può passare in giudicato, essendo sempre possibile
procedere con la sua revoca, fermo restando che
questa è possibile qualora l’ordinanza risulti
totalmente incompatibile con i provvedimenti della
PA che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne
abbiano sanato l’abusività.
Sospensione o revoca demolizione per sanatoria: quali
verifiche
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza del
7 maggio 2024, n.
17825, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza
– disposta dalla Corte di Appello in funzione di giudice
dell’esecuzione – di diniego della richiesta di
sospensione o revoca dell’ordine di demolizione
relativo ad abusi edilizi commessi in violazione delle
norme antisismiche e sul cemento
armato.
Gli ermellini hanno precisato che, in sede di
esecuzione di un’ordinanza di demolizione disposta
con sentenza di condanna –
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