È stata dichiarata incostituzionale la norma della Provincia
autonoma di Trento nella parte in cui deroga al requisito della
cosiddetta “doppia conformità” postulato all’art. 36 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Corte costituzionale e doppia conformità
Lo ha confermato la
Sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 2024, n. 125 che
ha ritenuto l’art. 135, comma 7, della Legge della Provincia
autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1, in contrasto con una norma
fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è
quella contenuta nell’art. 36 del Testo Unico Edilizia che, al
comma 1, consente la sanatoria edilizia soltanto “se
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda”.
Il comma 7, art. 135, della citata legge disponeva:
“Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il
potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione
edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento
della presentazione della domanda, alle
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