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Sanatoria semplificata post Salva Casa, l’effetto sanante in difetto di Autorizzazione Paesaggistica

Sanatoria semplificata post Salva Casa, l’effetto sanante in difetto di Autorizzazione Paesaggistica

Con la recente introduzione dell’art. 36-bis nel Testo Unico per
l’Edilizia (d.P.R. 380/2001) – avvenuta a seguito del Decreto Legge
n. 69/2024 (Salva Casa) e alla successiva Legge di conversione n.
105/2024 – il legislatore ha previsto una nuova forma di
regolarizzazione per gli interventi realizzati in parziale
difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo
abilitativo edilizio.

Una vera e propria novità rispetto alla precedente versione del
d.P.R. n. 380/2001 che, prima del Salva Casa, applicava la stessa
procedura di sanatoria (art. 36) per gli interventi realizzati in
assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, per le
variazioni essenziali e per le parziali difformità.

Il nuovo art. 36-bis si affianca al precedente art. 36
introducendo, inoltre, alcune novità che riguardano l’accertamento
di compatibilità paesaggistica. In questo approfondimento proveremo
ad entrare nel dettaglio della nuova procedura di sanatoria in
difetto dell’autorizzazione paesaggistica.

Differenze tra art. 36 e art. 36-bis

Preliminarmente occorre definire le differenze sostanziali sotto
il profilo urbanistico-edilizio, tra i due articoli 36
…continua a leggere

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