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Sanzioni Pos, dal 1 gennaio 2022 multe per chi rifiuta i pagamenti e intanto è rush finale per il bouns facciate | Tarantobuonasera – TarantoBuonaSera.it

Difficile dire se si tratta di una buona notizia o meno ma dal primo gennaio 2022 scattano le sanzioni per gli esercenti ed i professionisti che non hanno adottato come strumento di incasso delle loro prestazioni il POS per carte bancomat e di credito. L’obbligo esiste ormai da diversi anni ma un vero e proprio sistema sanzionatorio non era mai stato istituito nella attesa che altre forme di incentivazione accompagnassero gradualmente questa transizione culturale. Il piano nazionale cashless, votato essenzialmente a ridurre l’uso del contante per contrastare fenomeni di evasione fiscale aveva voluto evitare di appesantire il tema con misure punitive. E così in effetti è stato con le promozioni previste dal cash back di Stato o con quella della lotteria degli scontrini, misure introdotte dal Governo Conte. Oggi tuttavia, assieme ad una riduzione della possibilità di pagare in contanti le prestazioni già a partire dal gennaio 2022 nel limite soglia di euro 999,99, passano alla Camera nuovi strumenti sanzionatori inseriti a sorpresa nell’iter di conversione del decreto PNRR n. 152 2021. Una prassi, quella di inserire questioni di questo tipo nel mezzo di misure legislative estranee all’argomento, divenuta troppo frequente. Il valore della sanzione, per quanto si apprende dalle fonti parlamentari, sarà fissato in 30 euro di importo fisso oltre al 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

L’emendamento approvato inoltre recita: “Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981” e cioè in altre parole la violazione sarà accertabile tecnicamente da tutti gli organi di polizia amministrativa e rimessa al Prefetto di competenza territoriale che la comminerà all’esercente. E’ intanto partito il rush finale per il bonus facciate. L’improvvido comportamento assunto dal Governo di decidere per il mancato rinnovo della misura a poche settimane dalla fine dell’anno ha scatenato il caos tra operatori, progettisti e cittadini i quali sono dovuti correre ai ripari in fretta per fruire della agevolazione. Il tema si è intrecciato anche con l’intervenuto decreto Antifrode introdotto a seguito delle dichiarazioni del Direttore di Agenzia Entrate sul tema delle possibili frodi operate in materia di sconto in fattura e cessione del credito. Fatto sta che il sistema finanziario è entrato in crisi improvvisamente, impaurito probabilmente dal pericolo di vedersi invischiato in complesse operazioni di recupero fiscale e con esso anche gli operatori che si rivolgevano a banche e sistema postale per cedere le loro detrazioni.

E’ notizia di ieri ad esempio che Poste Italiane ha deciso di ridurre improvvisamente il plafond riconosciuto ai cittadini automaticamente da euro 250 mila ad euro 100 mila rifiutando tutte le transazioni superiori a tale soglia. Questo significa che chi ha ristrutturato immobili diverso da una singola unità non potrà procedere a scontare il proprio credito oltre il limite di 100 mila euro. E’ inoltre complessa la situazione dei lavori iniziati nel 2021 ed il cui futuro è ancora incerto. Si può sintetizzare la questione come segue:

  • Allo stato il bonus facciate scomparirà e così per fruire del beneficio dello sconto fiscale del 90% e relativa cessione bisogna affrettarsi a pagare entro il 31 dicembre 2021 le prestazioni dei soggetti coinvolti ricordando che dall’11 novembre occorre anche acquisire una attestazione da un tecnico incaricato che i prezzi applicati ai lavori sono congrui rispetto al prezziario regionale delle opere pubbliche o al DEI. I lavori potranno comunque essere realizzati più avanti ma comunque entro il 2022.
  • Per il superbonus 110, al fine di fruire della vecchia disciplina valida al 2021 – che per esempio non prevede limiti ISEE o altre limitazioni di futura introduzione – occorre che si sia realizzato uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% altrimenti si cadrà nelle nuove regole. La comunicazione di questo avanzamento lavori andrà effettuata in ogni caso entro il 31 dicembre 2021.
  • Quanto alla cessione del credito di entrambe le misure ci sarà comunque tempo fino almeno al mese di marzo 2022. In altri termini per tutte le operazioni afferenti il 2021, comunicate entro il 31 dicembre 2021 o nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà sempre possibile cedere il credito agli operatori che lo vorranno acquistare entro il 16 marzo 2022. Se ci saranno ancora operatori disponibili è complesso a dirsi. Il polso del mercato fa ritenere che il decreto Anti Frode abbia spaventato non poco il sistema finanziario e le giuste e necessarie correzioni in materia di verifiche preliminari abbiano finito per incidere involontariamente in danno

Francesco Andrea Falcone
Dottore Commercialista – Revisore Legale

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