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Scadenza SAL 30%, bonus mobili per fotovoltaico e bonus verde per luce e arredo giardini: 3 chiarimenti importanti del MEF – InvestireOggi.it

Scadenza SAL 30%, bonus mobili per fotovoltaico e bonus verde per luce

Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07599, ha fornito una serie di chiarimenti, in materia di bonus 110, bonus verde e bonus mobili.

Bonus mobili con il fotovoltaico

Un primo quesito affrontato riguarda il bonus mobili. In dettaglio è stato chiesto se l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione del medesimo possano essere considerati

“intervento su singola unità immobiliare”, dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell’impianto fotovoltaico, o se debba essere invece essere considerata come «intervento su parti comuni di edifici residenziale.

Al riguardo il MEF, precisa che tra i lavori di ristrutturazione “straordinaria” che poi danno luogo anche a godere del bonus mobili rientrano altresì gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Nel caso oggetto del quesito, trattandosi dii “intervento su singola unità immobiliare” (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condòmino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili (per approfondimenti  Bonus mobili anche con l’ampliamento del fotovoltaico? La risposta in un’interrogazione parlamentare).

Bonus verde per sistemi di illuminazione e complementi d’arredo

Chiesto altresì se possano essere ricompresi nel cosiddetto “bonus verde”, da ultimo prorogato al 2024 dalla legge di bilancio 2022, anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo.

A tal proposito il MEF richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2021, in cui è precisato che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Ne consegue che rientrano nel bonus verde le spese relative ad un intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, il Ministero ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo.

Altri chiarimenti: bonus ristrutturazione con demolizione e superbonus 110

Ulteriore quesito interessa la proroga al 31 dicembre 2025, disposta dalla legge di bilancio 2022, del bonus casa per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione. Al riguardo è chiesto se il termine si applica anche ai lavori su edifici unifamiliari.

Il MEF precisa che, in merito, la disposizione normativa di riferimento disciplina interventi edilizi diversi da quelli eseguiti su edifici unifamiliari. Pertanto, la proroga non si applica anche per essi.

Ultimo importante quesito riguarda il bonus 110 ed il raggiungimento del SAL (stato avanzamento lavori) del 30%. In particolare è domandato se

nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50%, sismabonus e Ecobonus 110 per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30% dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30% del SAL.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Faq n. 3 del 2022, aveva già chiarito che la predetta percentuale deve essere commisurata all’intervento complessivamente considerato. A tali fini, pertanto, per il MEF non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche laddove questi ultimi riguardino interventi ammessi al bonus 110.

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