Qualsiasi discussione su difformità e abusi edilizi va sempre di
pari passo con le possibilità di sanatoria offerte dall’attuale
normativa edilizia (il d.P.R. n. 380/2001, cosiddetto Testo Unico
Edilizia).
Difformità edilizie e abusi
In questa discussione, il primo aspetto da considerare riguarda
il grado di non conformità relativo all’intervento che, com’è noto,
può essere soggetto:
- a regime di edilizia libera;
- a regime di edilizia “quasi libera” perché necessita comunque
di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da un
tecnico; - a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che può
essere “leggera” o “pesante” (la c.d. Super-SCIA); - a permesso di costruire.
Prescindendo la regime abilitativo esiste una formula sempre
valida per qualsiasi intervento che dovrà essere realizzato “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.