

Una volta presentata la SCIA in variante al permesso di
costruire, il Comune può esercitare la sua attività di
vigilanza urbanistica ed edilizia e se accerta l’esecuzione di
interventi con variazioni
essenziali, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione.
Questo accertamento presuppone l’ultimazione dei lavori e non
può essere sovrapposto o confuso con l’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 19 della legge n. 241/1990, che va svolto, alla luce
di quanto dichiarato nel titolo e nei correlati elaborati
progettuali e non sull’attività edilizia in itinere che
discende dalla presentazione della S.C.I.A. in variante.
SCIA in variante: efficace senza variazioni essenziali
Sono questi i presupposti sulla base dei quali, con la sentenza
del 13 febbraio 2025, n. 574, il TAR
Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un’impresa di
costruzioni contro il provvedimento con cui il Comune
aveva dichiarato inefficace una SCIA in variante a un permesso
di costruire.
L’oggetto del ricorso riguardava un intervento
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