Ai fini dell’applicazione dello sconto/cessione del credito delle detrazioni edilizie esistenti per la sostituzione dei serramenti, pure il prezzo della posa in opera (installazione) deve risultare congruo a quanto indicato dai prezzari regionali o della DEI se l’importo complessivo dell’intervento risulta essere superiore ai 10mila Euro.
Posa in opera dei serramenti che sia in regime di Ecobonus che di Bonus Casa (misure incentivanti che prevedono la possibilità di detrarre il 50% della spesa documentata) lasciava in precedenza libero il “mercato” di definirne il costo anche nel caso di sfruttamento dell’opzione dello sconto/cessione del credito accessibile con l’Ecobonus non essendo il suo costo compreso (insieme ad IVA e costi accessori) nel prezzo limite tabellato dal decreto Requisiti del MiSE (allegato I) al quale è obbligatorio fare riferimento per determinare l’ammontare della detrazione spettante.
Possibilità di sconto/cessione a prezzo “libero” della posa in opera dei serramenti che stando a quanto indicato dal comma 29 la Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021) non risulterebbe essere più praticabile né in regime di Ecobonus né in regime di Bonus Casa se l’importo complessivo dell’intervento risulta essere superiore ai 10mila Euro.
Comma 29, che insieme ad altri commi, ha assorbito le misure che originariamente articolavano il DL 157 definito Anti frode, ragione per la quale il comma 41 ne ha disposto l’abrogazione. In merito alla congruità dei costi il punto B stabilisce quanto segue:
…”i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita’ immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »…
Articolo 1, comma 219 che , ricordiamo, nella Legge di Bilancio 2020 fa riferimento al Bonus Facciate
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