La cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese relative al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi era già prevista per le spese sostenute rispettivamente dal 1° luglio 2020 e dal 1° gennaio 2020. La Legge di bilancio 2022 introduce novità e proroghe, che analizziamo di seguito.
L’art.121 del D.L. 34/2020 aveva già previsto che i soggetti che sostenevano, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi potessero optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esercitata irrevocabilmente anche per tutte le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Bonus edilizi
L’art.1 c. 29 della Legge 234/2021– c.d. legge di Bilancio 2022 – proroga la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 dell’art. 121 – DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024.
È stabilito, in aggiunta, che è altresì possibile usufruire di cessione del credito o sconto in fattura anche per:
- le spese sostenute nel 2022 che danno diritto alla detrazione del 75% prevista per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche; detrazione, questa, usufruibile in cinque rate annuali di apri importo e istituita con il 42 della Legge 234/2020 che va a inserire nel DL 34/2020 il nuovo art. 119-ter;
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, che beneficiano già della detrazione del 50% ai sensi dell’art.16-bis lett. d) del Tuir. Per tale detrazione, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che l’opzione sia esercitabile per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Il DL 157/2021– c.d. Antifrodi – aveva previsto per le cessioni del credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese relative ai bonus edilizi l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi; la successiva Circolare 16/E/2021 aveva chiarito che l’asseverazione per congruità dei prezzi per tutte le detrazioni che si intendevano cedere o scontare in fattura non era necessaria nel momento in cui alla data del 12 novembre 2021:
- fosse stato già stipulato il contratto di cessione o sconto con il cessionario;
- le spese fossero già state sostenute.
La mancanza di uno solo di questi requisiti comportava la richiesta obbligatoria di asseverazione e l’apposizione del visto di conformità.
Al c. 29 della Legge di Bilancio 2022 viene disposto che asseverazioni e visto non sono necessari in caso di:
- opere in edilizia libera ai sensi dell’art.6 del TUE o della normativa regionale;
- interventi di importo non superiore a euro 10.000.
Rimane fermo l’obbligo di asseverazione e visto per le sole spese relative al bonus facciate; l’asseverazione inoltre è sempre obbligatoria in caso di interventi ecobonus.
Nel medesimo comma, inoltre, è specificato che sono detraibili anche le spese per l’apposizione del visto di conformità e per l’apposizione delle asseverazioni, in merito a tali interventi.
Superbonus 110%
Solo per le spese relative agli interventi Superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, sempre il c.29 della Legge 234/2021 proroga cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Fermi tutti gli altri adempimenti in merito.
Rita Martin – Centro Studi CGN
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
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