Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieEco BonusSconto in fattura e cessione del credito: facciamo chiarezza – Lavori Pubblici

Sconto in fattura e cessione del credito: facciamo chiarezza – Lavori Pubblici

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni molto particolari per le
detrazioni fiscali previste per le costruzioni. Il Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha, infatti, previsto quelle che molto
probabilmente sono state le misure che hanno dato la possibilità di
avviare la maggior parte degli interventi edilizi. E questa volta
non stiamo parlando delle detrazioni fiscali del 110% previste
all’art. 119 del Decreto Rilancio ma delle due opzioni alternative
alla detrazione diretta che il successivo articolo 121 ha previsto
sia per gli interventi di superbonus che per molti altri.

Le opzioni alternative alla detrazione fiscale

Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è stato previsto che i
soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi che
accedono a determinate detrazioni fiscali, possano scegliere di
optare alternativamente:

  • per uno sconto in fattura da parte dei fornitori e pari
    all’importo della fattura, con possibilità per questi di recuperare
    il credito d’imposta oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione del credito maturato (110% delle spese
    ammissibili) altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
    altri intermediari finanziari.

Benché il superbonus 110% ad oggi rappresenti un’ottima
possibilità per riqualificare energeticamente e strutturalmente il
proprio immobile, è altrettanto chiaro che se non fossero state
previste le opzioni alternative alla detrazione fiscale, i
contribuenti avrebbero comunque dovuto avere il capitale per
affrontare gli interventi e recuperare il denaro speso con le
detrazioni (capienza fiscale permettendo).

Sconto in fattura e cessione del credito hanno, invece, aperto
gli interventi a tutti i soggetti beneficiari.

Speciale Superbonus

Per quali interventi

Ad oggi la norma prevede che sconto in fattura e cessione del
credito possano essere esercitati per le spese sostenuti nel 2020 e
2021 per gli interventi edilizi che fruiscono delle seguenti
detrazioni:

  • ecobonus 110%, ovvero commi 1 e 2, art. 119 del Decreto
    Rilancio;
  • sismabonus 110%, ovvero comma 4, art. 119 del Decreto
    Rilancio;
  • bonus ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 16-bis,
    comma 1, lettere a) (parti comuni) e b) (parti private), del DPR n.
    917/1986;
  • ecobonus ordinario, previsto all’art. 14 del D.L. n.
    63/2013;
  • sismabonus ordinario di cui all’art. 16, commi da 1-bis a
    1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • bonus facciate previsto all’art. 1, commi 219 e 220, della
    legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • bonus fotovoltaico ordinario, previsti all’art. 16-bis, comma
    1, lettera h) del DPR n. 917/1986;
  • bonus fotovoltaico 110% di cui ai commi 5 e 6, art. 119 del
    Decreto Rilancio;
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ordinario
    (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013);
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 110%
    (comma 8, articolo 119 del Decreto Rilancio).

Per quali anni

L’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che le due opzioni
possano essere fruite per le spese sostenute negli anni 2020 e
2021.

L’art. 1, comma 67 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio
2021) ha aggiunto all’art. 121 il seguente comma 7-bis:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall’articolo 119.

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, esteso oltre il 2021 il
superbonus 110% e proprio per questo ha previsto l’estensione al
2022 per le due opzioni alternative. Ma attenzione!

La proroga per l’orizzonte temporale e le opzioni
alternative

Tutte le proroghe al superbonus e alle opzioni alternative, sono
state previste all’art. 1, commi da 66 a 72 della Legge di Bilancio
2021, ma il successivo comma 74 ha previsto:

L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e
di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto.

Il risultato è che ad oggi l’orizzonte temporale di fruizione
del bonus 110% risulta essere influenzato:

  • da alcune proroghe già in vigore ma in attesa di conferma da
    parte della Legge di conversione (vedi il Decreto Legge n.
    58/2021);
  • da altre proroghe non ancora in vigore perché in attesa di
    definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
    europea
    .

Entrando nel dettaglio, l’orizzonte temporale per la fruizione
del superbonus 110% è il seguente:

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari)

31/12/2021 (*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

31/12/2022

IACP

30/06/2023

31/12/2023

Altri beneficiari

31/12/2021 (*)

 (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1)
dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio
2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Mentre le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione
del credito possono certamente essere fruite ancora per tutto il
2021 e limitatamente al superbonus si attende la conferma
dell’Europa per l’estensione al 2022. Ed è proprio per questo
motivo che all’interno del Decreto Legge n. 58/2021, che ha esteso
il superbonus per i condomini e gli IACP, ci saremmo aspettati
anche una proroga per le due opzioni. proroga che non è arrivata
nel Decreto Legge, né nella prima tornata al Senato per la
conversione in legge.

Le modalità attuative

Ricordiamo che le modalità attuative per lo sconto in fattura e
la cessione del credito sono state definite con alcuni
provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:

  • il Provvedimento 8 agosto
    2020, n. 283847
     recante “Disposizioni di attuazione
    degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti
    per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o
    restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,
    riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari
    fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici”
    ;
  • il Provvedimento 12 ottobre
    2020, n. 326047
     recante “Modifiche al modello per la
    comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del
    patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
    impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8
    agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle
    specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
    comunicazione
    ”;
  • il Provvedimento 22
    febbraio 2021, n. 51374
     recante “Proroga del termine
    per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo
    121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle
    spese sostenute nell’anno 2020
    “;
  • il Provvedimento 30 marzo
    2021, n. 83933
     recante “Ulteriore proroga del termine per
    l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121
    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese
    sostenute nell’anno 2020”.

Le conferme dell’Agenzia delle Entrate

La stessa Agenzia delle Entrate, in un
chiarimento fornito
tramite la sua rivista telematica
FiscoOggi, ha affermato “Si ricorda, infine, che la richiesta
di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non
ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno
diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e
2021
“. E non poteva dire altrimenti, visto che il comma 7-bis
dell’art. 121 del Decreto Rilancio, che prevede la proroga della
cessione del credito al 2022, è tra quelle disposizioni previste
dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per la quale si
attende ancora la conferma da parte del Consiglio dell’Unione
europea.

Conclusioni

Vedremo cosa accadrà con le conferme della Legge di Bilancio
2021 o nel percorso di conversione in legge del Decreto Legge n.
59/2021. Ciò che è certo è che ad oggi non è possibile
stipulare contratti
che prevedano sconto in fattura
oltre il 31 dicembre 2021.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment