Diciamolo apertamente, l’elemento di rottura inserito nel 2020
all’interno del Decreto Rilancio (il D.L. n. 34/2020) non è stato
il superbonus come potrebbero pensare in molti. Questa detrazione,
come accaduto con il Bonus facciate, non avrebbe avuto lo stesso
risultato senza il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito), disegnato maldestramente dal
legislatore con l’art. 121, che è stato il vero motore
dell’edilizia.
Il primo meccanismo delle opzioni alternative
Nella sua prima versione l’art. 121, comma 1 del Decreto
Rilancio prevedeva molto semplicemente la possibilità di optare, al
posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari; - per la cessione di un credito
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