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Sconto in fattura, l’imposta scatta con l’emissione del documento – Il Sole 24 ORE

Sconto in fattura, l’imposta scatta con l’emissione del documento - Il Sole 24 ORE

I punti chiave

3′ di lettura

Sconto in fattura per una prestazione resa da un professionista: la tassazione scatta al momento dell’emissione della fattura e non quando il credito atterra nel cassetto fiscale. L’interpretazione (la prima sul tema) è contenuta in un interpello reso dalla Dre Marche (n. 910-230/2022) su istanza avanzata dallo studio Patrizi e Carbini di Porto San Giorgio. E punta in una direzione molto penalizzante per i fornitori, costretti di fatto a pagare tasse su una liquidità che non hanno ancora incassato. Una china pericolosa in una fase nella quale i crediti rischiano di restare in attesa di liquidazione per parecchi mesi.

Bonus facciate
La domanda parte da un caso esemplare. Uno studio tecnico svolge la sua prestazione nell’ambito di un bonus facciate (nel 2021, con detrazione al 90%): emette a inizio dicembre una fattura da 6.428 euro, ne incassa pochi giorni dopo 643 e ne sconta 5.785. Questo importo viene reso disponibile sul cassetto fiscale a inizio gennaio, e viene poi accettato. Dal momento che gli autonomi seguono il principio di cassa, si chiede in quale momento il ricavo in questione viene considerato incassato.

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Il parere della Dre ricostruisce la configurazione giuridica dello sconto in fattura, prima di dargli una sostanza fiscale. E spiega che il meccanismo dell’articolo 121 del decreto Rilancio opera come pagamento, una volta ottenuto il consenso del professionista allo svolgimento dell’operazione.

In sostanza, l’importo del credito ottenuto attraverso lo sconto è un «provento derivante dalla prestazione». Quindi, nel momento in cui il fornitore riconosce lo sconto in fattura, le parti di fatto concordano (con le dinamiche commerciali ordinarie) che l’obbligazione al pagamento, collegata alla prestazione, verrà regolata in parte con quella modalità. La conseguenza è che la cessione del credito «produce in capo al cessionario un reddito imponibile», assoggettato a tassazione. Per le Entrate, «le vicende successive che attengono alle modalità con le quali il fornitore recupererà quanto anticipato» non hanno rilevanza per la «determinazione del reddito». Quindi, «l’anno di imposta nel quale assoggettare a tassazione la prestazione resa» è «quello dell’emissione della fattura». In questo caso è il 2021.

La posizione delle Entrate

La conclusione dell’Agenzia produce un impatto per tutti i soggetti che fiscalmente operano in base al principio di cassa, non solo i lavoratori autonomi, quindi, ma anche le imprese in regime forfettario, di vantaggio (minimi) o semplificato, per questi ultimi con qualche dubbio qualora si sia optato per il metodo “registrato=incassato” del comma 5 dell’articolo 18 Dpr n. 600/1973.

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