Il sottosegretario all’Economia e Finanza Federico Freni conferma in Parlamento che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove non siano previsti SAL per gli interventi agevolabili. Il riferimento è la data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Interessa chi esegue lavori che vanno oltre l’anno. In caso di mancata effettuazione dei lavori ce n’è per tutti.
Sconto in fattura anche per interventi senza stati di avanzamento lavori che si protraggono oltre l’anno? E’ possibile applicarlo facendo riferimento alla data di effettivo pagamento. Vale insomma il principio di cassa. Resta ferma la necessità che gli interventi siano effettivamente realizzati. Lo aveva chiarito qualche settimana fa la Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 903-521/2021 che avevamo ripreso qui. Ora questa risposta viene confermata in Parlamento dal sottosegretario all’Economia e Finanze Federico Freni.
Oltre il bonus facciate 90%
Nel caso di specie si faceva riferimento ad un’applicazione del bonus facciate 90%, un’agevolazione che non prevede stati di avanzamento. Come l’ecobonus e il bonus casa. Il condominio autore dell’interpello affermava di aver diritto allo sconto in fattura per i pagamenti effettuati entro l’anno. E questo indipendentemente dallo stato di completamento o di avanzamento dei lavori previsti. E la DRe Liguria dell’AdE nella risposta all’interpello aveva avvalorato la tesi.
Il tema riguarda non solo il bonus facciate ma anche l’ecobonus e il bonus casa, agevolazioni senza stati di avanzamento e che spesso si protraggono oltre il 31 dicembre.
Sconto in fattura in Parlamento
Sta di fatto che la questione è approdata in Parlamento con l’interrogazione dell’on. Gian Mario Fragomeli, co-firmataria Nardi Martina, entrambi PD, che hanno chiesto conferma al MEF della risposta all’interpello 903-521/2021.
Nella replica il sottosegretario all’Economia e Finanze Federico Freni ha confermato che “è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”.
E in caso di mancato intervento?
E’ un eventualità che può capitare. A questo riguardo il sottosegretario ha ricordato che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi”.
Insomma, in caso di mancata effettuazione dei lavori ce n’è per tutti.
a cura di Ennio Braicovich
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