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Sconto in fattura o cessione lavori edilizi: l’opzione slitta al 15 aprile 2021 – InvestireOggi.it

L’Agenzia delle Entrate concede ulteriori 15 giorni per comunicare l’opzione di sconto o cessione per interventi edilizi le cui spese sono fatte nel 2020

Arriva in extremis la proroga della comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per le spese sostenute nel 2020 a fronte di interventi che danno diritto ai bonus fiscali per interventi edilizi, ossia:

  • superbonus 110%
  • recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione)
  • efficienza energetica (ecobonus)
  • adozione di misure antisismiche (sismabonus)
  • recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. bonus facciate)
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La scadenza era fissata per oggi, 31 marzo 2021, ed invece, l’Amministrazione finanziaria (Provvedimento del 30 marzo 2021) concede ulteriori 15 giorni per l’adempimento (scadenza rinviata, quindi, al 15 aprile 2021). Entro la stessa data del 15 aprile, potranno essere inviate anche comunicazioni di annullamento o sostitutive di quelle già trasmesse.

Interventi edilizi sull’immobile: opzione di sconto o cessione

Ricordiamo, che per gli oneri sostenuti a fronte dei lavori che danno diritto al superbonus 110% (di cui all’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni) e per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli altri interventi sopra elencati, (ai sensi dell’art. 121 dello stesso decreto Rilancio) il beneficiario può, optare, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per:

  • lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
  • cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari.

Il soggetto che opta per lo sconto o la cessione del credito deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, inviando, l’apposito modello, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Tuttavia, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il citato termine era prorogato al 31 marzo 2021 (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2021).

Ora, con il nuovo Provvedimento del 30 marzo 2021, la scadenza è ulteriormente prorogata al 15 aprile 2021.

La comunicazione dell’opzione di sconto o cessione degli interventi edilizi

Resta fermo che, l’invio deve essere fatto esclusivamente in via telematica mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia stessa.

Per i lavori fatti sull’immobile che rientra nella propria sfera “privata”, se l’opzione riguarda il superbonus 110%, la comunicazione deve essere fatta dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità (commercialista, consulente del lavoro, ecc.). Laddove, invece, l’opzione riguarda gli altri tipi di detrazione fiscale, la comunicazione deve essere fatta dal beneficiario stesso (anche avvalendosi di un intermediario abilitato).

Per i lavori fatti sull’edificio condominiale, occorre, invece, distinguere a seconda che il condominio abbia o meno l’amministratore.

Nell’ipotesi di presenza dell’amministratore condominiale:

  • se l’opzione riguarda il superbonus 110%, la comunicazione può essere fatta dallo stesso amministratore (anche tramite intermediario incaricato) oppure dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità
  • laddove l’opzione riguarda gli altri tipi di detrazione fiscale, la comunicazione deve essere dallo stesso amministratore (anche tramite intermediario incaricato).

Nel caso in cui, invece, il condominio è senza amministratore (è l’ipotesi del c.d. condominio minimo) la comunicazione, sia in caso di superbonus sia in caso di altre detrazioni, è fatta dal condomìno incaricato (anche avvalendosi di intermediario).

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